STATUTO  ASSOCIAZIONE ONLUS

<<ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO>>

 

Art. 1

È costituita una Associazione di volontariato  sotto la denominazione:

“ASSOCIAZIONE DON UGO MICHELE PANEBIANCO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE “

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. 4/12/97 n°460 che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

Art. 2

L'associazione è apartitica, apolitica ,senza fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di beneficenza e solidarietà sociale in campo nazionale ed internazionale,con Adozioni a Distanza, abbracciando le finalità e gli scopi del loro  ispiratore Don Ugo Michele Panebianco, monaco Benedettino Olivetano, Primo Priore del Monastero “San Bernardo Tolomei” in Guatemala , e Primo Presidente dell’ASSOCIAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA O.S.B. la cui sede è in Guatemala Villa Canales 1^ Avenida 5-77 zona 2. Boca del Monte.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore di :

assistenza sociale e socio-sanitaria;

assistenza sanitaria;

beneficenza;

istruzione;

formazione;

Per perseguire tale scopo l’associazione svolge le seguenti attività:

Progetti di adozione a distanza;

Progetti di spedizioni umanitarie;

Progetti benefici anche con attività ludiche, artistiche e commerciali a carattere occasionale definiti dal Consiglio Direttivo;

Ogni altro progetto finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla crescita e alla solidarietà umana in Italia e all’estero, anche in collaborazione con gli enti pubblici del territorio al fine di supportare ogni iniziativa comune o degli stessi  Enti.

Per ogni progetto il Consiglio Direttivo definirà un regolamento applicativo; tale regolamento definirà gli obiettivi,i compiti e le responsabilità che dovranno garantire la migliore realizzazione possibile di ogni singolo progetto.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei soci, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di  prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 3

L'associazione ha sede in  Italia in Palo del Colle 70027 (BA) alla Via Vecchia Bitonto n.16. L’Associazione potrà anche avere altre sedi,fuori della regione e della stessa nazione,chiamate sedi locali distaccate gestite con un opportuno regolamento,che il Consiglio Direttivo potrà di volta in volta determinare sulla base delle esigenze dell’Associazione.

 

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d)da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

I fondi possono essere depositati presso l’Istituto di Credito e/o Istituto Postale, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di adesione annuale per l’iscrizione all’Associazione.

L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota d’iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili né rimborsabili, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ASSOCIATI

Art. 5

 

Oltre ai fondatori possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi dell’Associazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci sono così suddivisi:

 

SOCI FONDATORI

Sono i soci che con un loro impegno economico danno il via alla nascita dell’Associazione.

 

SOCI  ONORARI

Sono i soci che per un loro ruolo nell’ambito sociale, religioso-ecclesiastico aderendo all’Associazione, ne danno vigore e lustro.

Agli stessi verrà data la possibilità di essere eletti Presidenti Onorari  dal Consiglio Direttivo.

 

SOCI BENEMERITI

Sono i soci che per meriti particolari ricevono,con il loro consenso, l’adesione all’Associazione;

 

SOCI  ORDINARI

Sono soci ordinari le persone od enti che riconoscendosi negli scopi dell’Associazione ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda.

 

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori le persone od enti che riconoscendosi negli scopi dell’Associazione effettuano occasionalmente donazioni libere, aderiscono e sostengono i progetti organizzati dal  Consiglio Direttivo , ma non fanno richiesta al Consiglio Direttivo di diventare soci ordinari.

Verranno iscritti in un apposito registro ma non verseranno la quota di associazione e non parteciperanno all’Assemblea dei soci  per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

 

Tutti i soci , ad eccezione dei soci sostenitori , che hanno la maggiore età hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Per indegnità,deliberata del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

 

ORGANI   DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6

 

Sono organi dell'associazione:

L'assemblea dei Soci

Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Segretario

Il Tesoriere

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

L’elezione degli organi dell’associazione non può esser in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite,fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute,conseguenti a incarichi deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità dettagliate nel regolamento.

 

 

ASSEMBLEA

Art. 7

 

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

alla nomina del Presidente Onorario;

alla nomina del Consiglio Direttivo;

-    alla nomina del Collegio dei Revisori;

all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamento interno che disciplinano l’attività e/o i singoli progetti ;

deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati,nonché di fondi,riserve o capitale durante la vita dell’Associazione(salvo la non possibilità di distribuzione);

deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione          con finalità analoga o di pubblico interesse;

ad  ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

 

 

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto,lettera raccomandata,fax e-mail o con qualsiasi altro mezzo contenente l’indicazione del luogo,del giorno e dell’ora della riunione,sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare,spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro degli Aderenti,nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

Qualora il numero degli aventi diritto di voto superi le quaranta persone,la raccomandata può essere sostituita da lettera ordinaria da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza .

L’assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà dei suoi membri,in seconda convocazione qualunque sia il quorum dei presenti.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

 

Per le modifiche statutarie,per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto(che hanno versato la quota dell’anno in corso)tanto in prima che in seconda convocazione.

 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di sua assenza o impedimento,da persona indicata dallo stesso Presidente.

 

Nel caso il Consiglio Direttivo lo decida,l’Assemblea potrà tenersi con gli strumenti che le nuove tecnologie informatiche permettono:conferenza telefonica,videoconferenza,e-mail vocale, ecc.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 8

 

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo  composto da almeno tre soci fondatori e , a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Presidente Onorario.

I Consiglieri devono essere Soci dell’Associazione, durano in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

Elegge al suo interno:  il Presidente Onorario;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario e/o il tesoriere tra i consiglieri eletti;

L’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio  Direttivo si intende decaduto ed occorre procedere a rielezione.In caso  di cessazione di un membro del Consiglio,lo stesso Consiglio  coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso e  a mezzo del Presidente può delegare ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, purché sia presente la maggioranza dei membri;

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente;

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere del triennio medesimo;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente ogni qual volta questi lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta   da un terzo dei suoi componenti;

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 

PRESIDENTE

Art. 9

 

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

 

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 10

 

Il Presidente Onorario divulga e  promuove le iniziative dell’Associazione sensibilizzando le Istituzioni e l’opinione pubblica attraverso strumenti e mezzi più opportuni, a sostegno del Consiglio Direttivo.

 

SEGRETARIO

Art. 11

 

 

Il Segretario  svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.Cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee,del Consiglio Direttivo, del libro Soci e registro Soci Sostenitori.

 

TESORIERE

Art. 12

 

Provvede alla contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogatori.

Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità,controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile i bilanci.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13

 

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

 

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14

 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,L’Associazione tiene il libro soci,i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione sono visibili ai soli soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

 

BILANCIO

Art. 15

 

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione dei soci.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 16

 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,dando luogo ad arbitrato irrituale. L’Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti;

in mancanza di accordo alla nomina dell’Arbitro sarà provveduto dal presidente del CONSIGLIO NOTARILE DI BARI.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17

 

 

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

NORMA DI CHIUSURA

Art. 18

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

 

 

Letto approvato e sottoscritto.